A poco più di due settimane dall’uscita del Nuovo Codice Appalti (d.lgs 50/2016), pare utile fare un quadro comparativo tra il vecchio codice in materia dei contratti e lavori pubblici e il nuovo decreto legislativo, datato 18 aprile 2016, che lo sostituisce.
Scarica il testo completo del Nuovo Codice Appalti (d.lgs 50/2016)
Il testo approvato si compone in 220 articoli suddivisi come segue:
- Parte I – Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni (artt. 1-34);
- Parte II – Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture (artt. 35-163);
- Parte III – Contratti di concessione (artt. 164-178);
- Parte IV – Partenariato pubblico provato e contraente generale (artt. 179-199);
- Parte V – Infrastrutture e insediamenti prioritari (artt. 200-203);
- Parte VI – Disposizioni finali e transitorie (artt. 204-217).
Il decreto prevede la vigenza decorrente dal giorno stesso della pubblicazione, ciò consegue l’assenza totale di un periodo transitorio e non ha lasciato alcun periodo periodo per il recepimento delle nuove disposizioni di legge. L’unione tra l’assenza di un tempo necessario di “vacatio legis” e un testo raffazzonato che abroga parzialmente il vecchio regolamento di esecuzione e attuazione (dPR n.207/2010), ha creato un vuoto normativo che a gettato nel caos gli addetti ai lavori.
Cerchiamo dunque di fare un po’ di chiarezza e individuare cosa dice (e cosa non dice) la nuova disciplina in materia di contratti pubblici.
L’entrata in vigore dal giorno della pubblicazione
C’è chi lo ritiene un gesto di vigliaccheria, chi lo ritiene un atto oltraggioso nei confronti di professionisti e tecnici della pubblica amministrazione. La reale conseguenza però è che i bandi di gara che non sono stati pubblicati entro il 19 aprile 2016 (escluso) andranno riformulati e ripubblicati ai sensi della nuova disciplina onde evitare sicuri contenziosi. Ciò comporta, per noi professionisti, la revisione e riscrittura dei C.S.A. oltre il disorientamento da parte dei tecnici della stazione appaltante.
Abrogazioni e disposizioni transitorie
La nota più dolente forse di tutto il testo è il tentativo (mal riuscito) di sostituire un regolamento attuativo non ancora pronto con quello precedentemente in vigore (dpr 207/2010) mutilato di parti e capitoli. Questa abrogazione a chiazze è declinata all’art. 217, comma 1, lettera u):
- la Parte I dall’articolo 1 articolo 8;
- la Parte II, Titolo I, Capo II dall’articolo 11 dall’articolo 13;
- la Parte II, Titolo II, Capo II dall’articolo 44 dall’articolo 59;
- la Parte II, Titoli IV, V, VI, VII, VIII, dall’articolo 97 dall’articolo 177;
- la Parte II, Titolo IX, Capo III dall’articolo 211 dall’articolo 214;
- la Parte II, Titolo XI, Capo III dall’articolo 249 dall’articolo 250;
- la Parte III dall’articolo 252 dall’articolo 253 e dall’articolo 257 dall’articolo 270;
- la Parte IV, V dall’articolo 271 dall’articolo 342;
- la Parte VII dall’articolo 357 dall’articolo 359.
Balza all’occhio, e resta incomprensibile, la decisione del legislatore di abrogare le parti riguardanti l’esecuzione dei lavori (Titolo VIII) e buona pare della parte riguardante la contabilità dei lavori (Titolo IX). La conseguenza? Ad oggi non c’è alcuna norma in vigore per il Direttore dei Lavori.
Il 28 aprile 2016 sono state poste in consultazione le “linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” ANAC che, qualora saranno approvate, sostituiranno parte degli articoli ancora in vigore del Regolamento generale.
In “Nuovo Codice Appalti D.lgs 50/2016: il punto della situazione (parte 2)”, parleremo dei cambiamenti fondamentali rispetto al vecchio d.lgs 163/2006.
Davide Fasan
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