Gestione delle terre e rocce da scavo alla luce del D.P.R. 120/2017

Tempo di lettura: 5 minuti

GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO ALLA LUCE DEL D.P.R. 120/2017 –
RIUTILIZZO COME SOTTOPRODOTTO ED ESCLUSIONE DAL CAMPO DI
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Dal 22 agosto 2017 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017 n.120 riguardante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.

Il regolamento, in attuazione dei principi e delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE, è volto a riordinare, razionalizzare e semplificare la disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli  i tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci.

Il decreto è costituito da 31 articoli e 10 allegati. Si suddivide in sei Titoli secondo il seguente schema:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1-3
TITOLO II TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO Art. 4-22
TITOLO III DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE COME RIFIUTO Art. 23
TITOLO IV TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI Art. 24
TITOLO V TERRE E ROCCE DA SCAVO IN SITI OGGETTO DI BONIFICA Art. 25-26
TITOLO VI DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI TRANSITORIE FINALI Art. 27-31
ALLEGATI 1-10

Restano vigenti il D.lgs. n.152/2006, art. 185, comma I, lett. c) per la parte non regolamentata dal DPR 120/2017 e il D.L. n.2/2012 (Interpretazione autentica dell’articolo 185 del decreto legislativo n.152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti).

È fondamentale ricordare che, prima di ogni altra possibile opzione, le terre e rocce sono sempre rifiuti. Tuttavia, al rispetto di determinate condizioni, le T&R da scavo possono:

  • essere sottoprodotto e non rifiuto (art. 184bis del D.lgs. 152/2006);
  • uscire dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti (art. 185 del D.lgs. 152/2006).

Vediamo alcune definizioni contenute nel D.P.R. (articolo 2):

  • Terre e rocce da scavo: Il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, PVC, vetroresina, miscele cementizie, additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella I, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del d.lgs. n.152/2006, per la specifica destinazione d’uso;
  • Suolo: Lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell’articolo 3, comma I, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28;
  • Autorità competente: L’autorità che autorizza la realizzazione dell’opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l’autorità competente di cui all’articolo 5, comma I, lettera o), del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152;
  • Proponente: Il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo;
  • Esecutore: Il soggetto che attua il Piano di Utilizzo;
  • Produttore: Il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione (articolo 21).

Rispetto alla definizione di “materiali da scavo” (oggi “terre e rocce da scavo”) contenuta nell’abrogato D.M. 161/2012, una rilevante differenza si identifica nell’esclusione, dalla portata della definizione, dei materiali litoidi in genere e di tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d’acqua, spiagge, fondali lacustri e marini.

L’articolo 2 introduce anche altre nuove definizioni con lo scopo di identificare le diverse tipologie di cantieri rientranti nel campo di applicazione del decreto:

  • Cantieri di piccole dimensioni: cantiere in cui è prodotta una quantità non superiore a 6.000 mc di terre e rocce da scavo, calcolati dalle sezioni di progetto (comprese anche le attività o opere soggette a VIA o AIA);
  • Cantiere di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiore a 6.000 mc, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività non soggette a VIA o AIA;
  • Cantiere di grandi dimensioni: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiore a 6.000 mc, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività soggette a VIA o AIA;

REIMPIEGO COME SOTTOPRODOTTO

Per quanto riguarda le prime due categorie di cantieri (cantiere di piccole dimensioni e cantiere di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA) le procedure per la gestione delle terre e rocce sono del tutto analoghe.

Si tratta di una procedura semplificata: il produttore predispone la Dichiarazione di Utilizzo (art. 21) e la trasmette almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo, al Comune ed all’Autorità competente. La Dichiarazione di Utilizzo non è una richiesta di autorizzazione, non necessita quindi di alcuna approvazione.

È evidente quindi che la responsabilità (anche penale) delle informazioni dichiarate è assunta dal produttore.

Nel caso di cantiere di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA la procedura è più complicata: è necessario che il proponente rediga il Piano di Utilizzo (art. 9) e che lo trasmetta almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori all’Autorità competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Anche in questo caso non è necessaria un’approvazione esplicita, ma l’Autorità competente può richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni. Dopo 90 giorni dalla presentazione del Piano o delle integrazioni, si può avviare la procedura di gestione delle terre e rocce da scavo.

È bene focalizzare l’attenzione su uno dei punti della definizione di T&R come sottoprodotto di cui all’art. 184-bis del D.lgs. n. 152/2016:

  • Soddisfano i requisiti di qualità ambientale

Come vengono soddisfatti i requisiti di qualità ambientale?

La risposta si trova nell’allegato 4 del DPR – Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali.

Questo significa che per la definizione di sottoprodotto bisogna sempre fare le analisi di laboratorio indipendentemente dai quantitativi in gioco.

Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare il limite massimo del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all’allegato 10.

Oltre ai requisiti di qualità ambientale, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte al test di cessione (secondo le metodiche del D.M. 5 febbraio 1998) ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle CSC delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, della parte IV del D.lgs. 152/2006, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

N.B. Parametro amianto: Alle terre e rocce da scavo ai fini del riutilizzo come sottoprodotto si applica per il parametro amianto il limite di 1000 mg/kg espressi come sostanza secca, ovvero il limite indicato nella Tabella 1, Allegato 5, Parte IV del D.lgs. 152/2006.

REIMPIEGO IN SITU DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (Art. 24)

L’articolo 24 del DPR 120/2017, nel caso di terreno non contaminato riutilizzato nello stesso sito di produzione, conferma l’art. 185 del D.lgs. 152/2006 che prevede l’esclusione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti (per cantieri di piccole dimensioni o di grandi dimensioni non soggetti a VIA o AIA).

Per cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA, la norma prevede che la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all’art. 185 del D.lg. 152/2006 sia effettuata in fase di stesura dello Studio di Impatto Ambientale attraverso la presentazione di un Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti i cui esiti devono essere trasmessi all’ all’Autorità competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente prima dell’avvio dei lavori.

Anche in questo caso la non contaminazione del terreno si accerta ai sensi dell’allegato 4 del DPR 120/2017.

The following two tabs change content below.

Stefano Giuffrida

Ingegnere civile, collabora con la società di ingegneria Mob-up srl. Si occupa prevalentemente di progettazione stradale e assistenza alla direzione lavori; si interessa inoltre di ingegneria geotecnica.