La Valutazione di Compatibilità Idraulica è sempre necessaria? Il caso della Regione Veneto

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La valutazione di compatibilità idraulica (o studio di compatibilità idraulica) è un elaborato redatto da un tecnico abilitato che ha lo scopo di valutare l’impatto della nuova previsione urbanistica sull’esistente assetto idraulico ed idrogeologico. Si parla dunque di invarianza idraulica.

Lo studio, deve inoltre prevedere la realizzazione di idonee misure che abbiano funzioni compensative dell’alterazione provocata dalle nuove previsioni urbanistiche.

A livello nazionale la norma che disciplina l’ambito idraulico sia dal punto di vista qualitativo che della gestione delle risorse idriche è il T.U. sull’ambiente (D.L. n° 152/2006). In particolare la parte III  reca il titolo: “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”. A sua volta questa parte è suddivisa in due sezioni:

  • I: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, dove è trattato (tra gli altri) il tema della compatibilità idraulica;
  • II: Tutela delle acque dall’inquinamento, dove è trattato il tema della qualità delle acque.

Alla sez. I, Capo III (Competenze), la Normativa demanda alle Regioni (art. 61) il compito di legiferare autonomamente, pur rispettando le linee guida ed i principi dettati dal Consiglio dei Ministri, in materia di uso del suolo e ri redigere il Piano di Tutela delle Acque (qualità e utilizzo). Gli enti locali quali: Comuni, Provincie, Consorzi di bonifica o irrigazione e gli altri enti pubblici con sede nel distretto idrografico hanno il compito di partecipare alle funzioni regionali in materia di uso del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle Regioni.

Noto quanto sopra, la Regione Veneto con delibera della giunta n° 2948/2009 ha emanato l’Allegato A al D.G.R. n. 1322/2006 e s.m.i. che fornisce “Modalità operative e indicazioni tecniche” delle nuove Valutazioni di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici. Note le modalità operative, poi, sono gli enti locali di competenza a esprimere parere sulla relazione di compatibilità idraulica redatta dal tecnico: tali enti (Comuni, consorzi di bonifica o Genio Civile) possono adottare regolarmenti interni o linee guida più restrittive della normativa regionale.

Competenze: chi può redigere una valutazione di compatibilità idraulica?

L’ Ingegnere civile o geologo con laurea di 2° livello (vedi sentenza T.A.R. Veneto sez. I 12/04/2007 n° 1500).

Quando è necessario lo studio di compatibilità idraulica?

La risposta è: dipende dall’estensione dell’intervento urbanistico (trasformazione di uso del suolo o trasformazione idraulica). Nel succitato allegato A si possono distinguere due macro casi: quando è necessario e quando non lo è:

  • Superficie < 1000 mq (Trascurabile impermeabilizzazione potenziale): la norma consente di produrre una asseverazione nella quale viene dichiarata l’ininfluenza degli effetti ai fini idraulici ed idrologici nel territorio interessato;
  • Superficie > 1000 mq è necessario produrre una valutazione di compatibilità idraulica il cui approfondimento tecnico è via via crescente con il crescere dell’estensione dell’intervento.

Nota: si parla di trasformazione di uso del suolo e non di nuova superficie impermeabile o di superficie impermeabilizzata equivalente.

Quando è necessario redigere lo Studio di Compatibilità Idraulica, quali strumenti devo usare?

Oltre i 1000 mq  vengono individuate tre classi di intervento che riportiamo nella tabella seguente:

Classe di intervento Estensione superficie intervento Criterio
Modesta impermeabilizzazione potenziale 1.000 mq < S < 1 ha 1
Significativa impermeabilizzazione potenziale 1 ha < S < 10 ha ; S > 10 ha e φmedio < 0.30 2
Marcata impermeabilizzazione potenziale S > 10 ha e φmedio > 0.30 3

 

Per il criterio 1: oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene, è opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un diametro di 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano il metro. Il metodo di studio proposto per il calcolo dei volumi compensativi è il metodo dell’invaso.

Per il criterio 2: andranno dimensionati i tiranti idrici ammessi nell’invaso e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall’area in trasformazione ai valori percedenti l’impermeabilizzazione. Il metodo di studio proposto per il calcolo dei volumi compensativi è il metodo delle sole piogge.

Il criterio 3: presuppone uno studio idrologico ed idraulico dedicato e a livello di bacino sentiti preventivamente i responsabili dei Consorzi di Bonifica e del Genio Civile. In particolare dovrà essere indagato come varia la portata di piena ed il volume di piena in funzione della durata della precipitazione e dovranno farsi delle accurate ipotesi idrologiche per la trasformazione degli afflussi in deflussi. La propagazione della piena lungo i corsi d’acqua o lungo i condotti dovrà essere studiata per le condizioni di moto vario con modelli che simulano la propagazione.

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Davide Fasan

Ingegnere civile, i suoi campi di interesse sono l'ingegneria delle infrastrutture e dei trasporti e il settore dei lavori pubblici. Collabora con lo studio di ingegneria Mob-up occupandosi prevalentemente di progettazione stradale e analisi di traffico.