In questa seconda parte dell’articolo sul d.lgs 50/2016 (vedi la prima parte “Nuovo Codice Appalti D.lgs 50/2016: il punto della situazione (parte 1)”), parleremo delle sostanziali differenze tra il vecchio codice dei contratti pubblici e la nuova legislazione che sta ancora oggi prendendo forma. È infatti una grossa novità quella di introdurre in forma di “soft law” sette linee guida predisposte da ANAC che, quando saranno approvate (ora sono disponibili in consultazione), sostituiranno il regolamento dpr 207/2010.
Intendo elencare ora, i punti salienti che maggiormente influiscono ed influiranno il lavoro di noi professionisti, senza dilungarmi in descrizioni dettagliate che si possono già trovare in rete o che, cogliendo le note di seguito riportate, si possono ritrovare all’interno del codice.
Servizi di ingegneria e architettura
- sotto i 40.000 euro si può usufruire dell’affidamento diretto;
- tra i 40.000 e i 100.000 euro si devono consultare almeno cinque operatori (N.B: ora siamo operatori economici, non professionisti!);
- sopra i 100.000 procedura ristretta o aperta. Prima la soglia era fissata a 209.000 euro.
Decreto parametri
Non vi è alcun riferimento all’obbligo di applicazione del dm parametri (dm 143/2013) per determinare i compensi dei progettisti a base di gara negli appalti. All’articolo 216 comma 6, che rimanda all’art. 24 comma 8, si fa riferimento al nuovo decreto parametri che sarebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del dm 50/2016. Il 27 giugno 2016 viene firmato il nuovo decreto con cui vengono definiti i parametri per la determinazione dei compensi relativi ai servizi di architettura e di ingegneria che non muta in sostanza da quello previgente del 2006.
Offerta economicamente più vantaggiosa
L’offerta economicamente più vantaggiosa è obbligatoria nell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 40 mila euro.
Cauzione a corredo dell’offerta
Per la progettazione, attività di supporto al RUP e redazione di PSC non è più necessaria il versamento della cauzione del 2% del prezzo base indicato nel bando.
Subappalto
- Il subappalto NON può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto dei lavori;
- il vincitore della gara potrà avvalersi del subappalto solo se previsto in gara;
- la pubblica amministrazione è tenuta al pagamento diretto del subappalto qualora ad eseguire la prestazione sia una piccola media impresa;
- divieto di subappalto per la redazione della relazione geologica: qualora questa sia prevista in fase di progetto definitivo o esecutivo, questa non può essere subappaltata. Vige quindi l’obbligo di identificare fin dalla fase di gara all’interno del team di progettazione la figura del geologo (!).
Opere a scomputo
Le procedure ordinare sono da applicarsi per l’affidamento dei lavori per lo opere di urbanizzazione primaria non funzionali all’intervento e di urbanizzazione secondaria a scomputo anche di importo inferiore alla soglia comunitaria (art. 36 comma 3).
Resta, come ai sensi del dpr 308/2001, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria a carico del titolare del permesso di costruire se “le opere sono funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio”.
Progettazione interna alla pubblica amministrazione
- addio bonus del 2% per la progettazione svolta da tecnici interni alla pubblica amministrazione;
- il suddetto 2% è destinato ad attività di direzione dei lavori, collaudi svolta da dipendenti pa, controllo procedure di gara e attività di programmazione della spesa.
L’appalto integrato
Separazione netta tra momento di progettazione e direzione dei lavori. L’appalto integrato è ora espressamente vietato: fase progettuale e direzione dei lavori non possono essere contenute in una stessa gara. Il progettista può partecipare alla gara di direzione dei lavori dimostrando che il fatto di essere redattore del progetto a base di gara non lo ponga in vantaggio in fase di gara per la direzione dei lavori.
Livelli progettuali
L’articolo 23 definisce i livelli progettuali che restano tre: in sostanza non cambia praticamente niente se non che il progetto preliminare ora viene definito progetto di fattibilità tecnica ed economica, individua la soluzione con il miglior rapporto costi benefici e crescono i documenti da produrre rispetto al progetto preliminare (si attende in dettaglio la linea guida ANAC).
Il progetto definitivo contiene tutti i dettagli dei lavori da realizzare, documenti necessari al rilascio delle autorizzazioni e cronoprogramma.
Il progetto esecutivo è il livello progettuale che va in gara, deve contenere il piano di manutenzione.
È sparito il riferimento allo studio di fattibilità che, però, in fase transitoria è presente all’art. 14 del regolamento 207/2010 che non è stato abrogato; quindi, pur non comparendo nel “Codice dei Contratti”, è ancora possibile definire gli elaborati da produrre per questa fase progettuale.
Negli appalti di servizi e forniture è previsto un unico livello progettuale.
Nel prossimo articolo qualche aggiornamento sulla spigolosa questione del subappalto ai sensi del D.lgs 50/2016.
Davide Fasan
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