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Autocertificazione e DPR 445/2000

Tempo di lettura: 3 minuti

Capita molte volte (ormai quasi sempre) di presentare alle pubbliche amministrazioni autocertificazioni riguardanti temi tecnici o in sostituzione di pareri da parte di enti terzi.

Ma come funziona esattamente l’autocertificazione?

Per capirlo, bisogna leggere il DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni (ss.mm.ii). Per chi non ha voglia di leggerlo completamente, se ne propone, in seguito, un riassunto personale.

DI COSA SI TRATTA

L’autocertificazione consiste nella possibilità da parte di un soggetto di presentare una dichiarazione in sostituzione ad un certificato. Come si fa? Secondo le modalità descritte nell’art. 38 del DPR 445/2000. Sostanzialmente si presenta una dichiarazione firmata ed in allegato la carta d’identità del sottoscrittore.

Il documento prodotto ha la stessa validità temporale del certificato che sostituisce.

QUANDO SI PUO’ UTILIZZARE

La norma dice che l’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati, ma non costa nulla (art.46 del DPR 445/2000). Praticamente si può presentare quando se ne ha bisogno, principalmente in sostituzione di un certificato o quando c’è la necessita di dichiarare “qualcosa” di cui si è certi (dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

C’è però una novità, dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati ai privati non potranno essere esibiti ad altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40 d.p.r. 28/12/2000). Per effetto dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 40 d.p.r. 445/2000, tutte le certificazioni riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura: “A partire dal 1 Gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 c.2 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)”.

COSA POSSO AUTOCERTIFICARE

Sono comunque previsti due tipi di autocertificazioni:

L’art.46 del DPR 445/2000 prevede l’autocertificazione relativamente ai seguenti temi:

a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)

L’art.47 invece prevede l’autocertificazione di stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato. Questi ultimi sono quelli che interessano generalmente noi tecnici.

POSSO DICHIARARE QUALCOSA DI FALSO?

Chiaramente non si può dichiarare il falso e l’amministrazione che riceve l’autocertificazione ha la facoltà di verificare la veridicità nel caso in cui sussitano dei dubbi sulla stessa.

Il rilascio di dichiarazioni non vere, creare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito secondo il codice penale e secondo l’art.76 D.P.R. 445/2000. L’esibizione inoltre di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale all’uso di atto falso.

Naturalmente, ai sensi dell’art.74 del D.P.R. 445/2000 nel caso in cui l’autocertificazione non è veritiera, decade il beneficio prodotto dal documento stesso.

CONCLUSIONI

Cosa si può concludere da quanto è stato appena scritto? Da un punto di vista tecnico, tramite la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000) è possibile autocertificare un aspetto di carattere tecnico, magari di piccola entità, che  potrebbe richiedere un parere da parte di un ente terzo, risparmiando così del tempo (e denaro).

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Fabbro Massimo

Si occupa prevalentemente di appalti pubblici, gestione del patrimonio di proprietà di un ente pubblico e della sua manutenzione. E’ appassionato di nuove tecnologie.
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